Messa in mora: significato e fac-simile

Messa in mora: cos’è e a cosa serve

messa in moraSpesso i nostri clienti, quando richiedono una consulenza gratuita al numero 320 7630297, ci chiedono la differenza tra una lettera di messa in mora e una diffida ad adempiere.
Capita spesso di essere creditori nei confronti di un soggetto inadempiente o di aver pagato un servizio o un bene non ancora ricevuto o ricevuto difettoso e nonostante telefonate di avvertimento o email scritte con durezza non si riesce a risolvere il problema. In questi casi diventa necessario inviare una comunicazione formale che può prendere due tipi di nome differenti, Lettera di messa in mora o Lettera di diffida ad adempiere.

Che differenza c’è tra la lettera di messa in mora e di diffida ad adempiere?

Lettera di Messa in Mora

La lettera di messa in mora è una lettera formale nella quale un creditore di somme, servizi o beni intima ufficialmente alla controparte (azienda o privato) un determinato adempimento previsto in un accordo scritto come ad esempio un contratto, oppure richiede la soluzione al problema venutosi a creare.

La lettera di messa in mora solitamente contiene i propri dati e quelli della controparte e la descrizione dei fatti che danno diritto all’adempimento. Vien da se che la descrizione deve essere il più possibile chiara e completa. Deve poi contenere la richiesta oggetto della lettera e un termine entro il quale al controparte deve provvedere con l’avvertimento che in caso contrario si adirà per le vie legali. Di norma il termine è pari a 15 giorni, ma questo termine è suscettibile di variazione in base all’urgenza o ad altri fattori.

Riassumendo la lettera di messa in mora è un avvertimento.

Diffida ad adempiere

La lettera di messa in mora è una lettera in cui si intima alla controparte il rispetto del contratto entro un congruo termine con espressa avvertenza che in caso contrario, il contratto si intenderà risolto.

La risoluzione per inadempimento è un caso di scioglimento automatico del contratto, cioè senza necessità dell’intervento di un giudice. Di conseguenza chi, per esempio, non riceve determinate prestazioni previste dal contratto, pur pagando regolarmente il corrispettivo, può inviare una diffida ad adempiere al debitore e avvertirlo che, in caso di persistente inadempimento del contratto, questo si intenderà risolto decorso il termine indicato. Quest’ultimo (che per legge non può mai essere inferiore a 15 giorni) decorre dalla data di ricezione della diffida da parte del destinatario.

Per far in modo che il contratto possa risolversi automaticamente per inadempimento c’è bisogno di due requisiti fondamentali:

  1. il comportamento della controparte sia grave al punto da rendere inservibile il contratto stessoMessa in mora
  2. colui che diffida sia adempiente ovvero abbia rispettato tutti gli obblighi contrattuali.

In breve: 

  • Con una lettera di messa in mora si sollecita la controparte a rispettare gli impegni presi nel contratto e la si avverte che, in mancanza di tale adempimento, si adiranno le vie legali.
  • Con la diffida ad adempiere, invece, si avverte la controparte che, se non rispetterà gli accordi presi entro un termine  il contratto si considererà risolto definitivamente, salvo ovviamente il diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno.

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